{"id":85,"date":"2023-04-03T19:28:49","date_gmt":"2023-04-03T17:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=85"},"modified":"2024-01-18T15:31:04","modified_gmt":"2024-01-18T14:31:04","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conswolfsburg.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/aire_0.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a><\/p>\n<p><strong>AVVISO<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E., ai sensi della Legge 470\/1988, va effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all\u2019estero.<\/p>\n<p>A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2024 sono state introdotte, nell\u2019ambito della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), artt. 242 e 243, modifiche della normativa in materia che prevedono sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto del termine massimo per l\u2019iscrizione. Le eventuali sanzioni non hanno effetto retroattivo. Per il calcolo delle stesse saranno pertanto considerati i trasferimenti all\u2019estero dal 1\u00b0 gennaio 2024 in poi nonch\u00e9, per chi si fosse trasferito all\u2019estero prima della predetta data ma non ancora iscritto all\u2019A.I.R.E., il calcolo delle sanzioni avr\u00e0 inizio 90 giorni a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024. Accertamento ed applicazione delle sanzioni sono a cura del Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>I termini per le rispettive dichiarazioni anagrafiche in caso di rientro in Italia sono invece disciplinati dall\u2019art. 13, comma 2 del DPR 223\/1989 e prevedono un termine di 20 giorni.<\/p>\n<p><strong>Cosa \u00e8 l&#8217;A.I.R.E.?<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 l\u2019anagrafe in cui vengono registrarti i cittadini italiani residenti all\u2019estero. L\u2019iscrizione all\u2019AIRE <strong>\u00e8 obbligatoria<\/strong> e deve essere fatta <u>entro 90 giorni<\/u> dal trasferimento della residenza. Grazie all\u2019iscrizione \u00e8 possibile fruire di alcuni importanti ser\u00advizi consolari (rilascio di documenti e dichiarazioni), di alcuni benefici fiscali ed econo\u00admici <em>(ad esempio: ridu\u00adzione di alcune tariffe per le utenze o di aliquote fiscali)<\/em>, nonch\u00e9 per poter esercitare il diritto di voto all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Chi si deve iscrivere all\u2018AIRE<\/strong><\/p>\n<p>La Legge 27 ottobre 1988, n. 470 ha introdotto l\u2019obbligo di iscrizione all\u2019AIRE per ogni cittadino italiano che trasferisca la propria residenza all\u2019estero per un periodo <u>superiore ai dodici mesi<\/u> e per i suoi familiari conviventi. L\u2019iscrizione deve essere richiesta al Con\u00adsolato competente <u>entro 90 giorni<\/u> dal trasferimento della residenza.<\/p>\n<p><em>NB. <\/em><\/p>\n<p><em>Per i minori che <u>non convivono con entrambi i genitori<\/u>, \u00e8 di norma richiesto <\/em><em>l&#8217;assenso<\/em><em> all&#8217;iscrizione da parte dal genitore che non convive con il minore, unitamente ad una copia del suo documento di identit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>La firma di un cittadino di un Paese non aderente all&#8217;Unione Europea deve essere autenticata da un notaio o dall&#8217;autorit\u00e0 competente del luogo di resi\u00addenza.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>\u00a0<\/em><em>Coloro che soggiornano all&#8217;estero per meno di 12 mesi, i lavoratori stagionali,<\/em><\/li>\n<li><em>i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare all&#8217;estero NON pos\u00adsono iscriversi all\u2018AIRE<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Come ci si iscrive all&#8217;A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u00a0<\/strong><strong>Attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">online FAST IT<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il modo pi\u00f9 semplice e veloce \u00e8 di utilizzare il portale FAST IT attraverso il quale si\u00a0 pu\u00f2 compilare la richiesta comodamente dal proprio computer di casa e tra\u00adsmettere online:<\/p>\n<ul>\n<li>copia del documento di riconoscimento (passaporto o carta di identit\u00e0) sulla<br \/>\nquale l\u2019interessato abbia apposto la sua firma;<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>N.B.<\/em><\/p>\n<p><em>Contrariamente a quanto specificato sul portale la copia del documento d\u2019identit\u00e0 deve essere acquisita agli atti <u>anche per coloro che si siano autenticati sul portale tramite SPID.<\/u><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>copia del certificato di residenza di data recente (<em>Meldebescheinigung<\/em>) sem\u00adplice o cumulativo in presenza di familiari<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>\u00a0<\/em><em>N.B.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>\u00a0<\/em><em>La documentazione da allegare all\u2019istanza, previamente scannerizzata in formato PDF e di dimensioni non superiori a 1.0 Mb, va inserita nelle tre caselle<\/em><\/li>\n<li><em>predisposte seguendo le istruzioni \u201cpasso-per-passo\u201d fino a procedura completata<\/em>.<\/li>\n<li><em>In alternativa al certificato di residenza pu\u00f2 essere presentato un contratto di la\u00advoro, o una bolletta relativa ad utenze residenziali (acqua, luce, gas, telefono di linea fissa, etc.) da cui si possa appurare che chi richiede l\u2019iscrizione in AIRE sia effettivamente residente nella circoscrizione consolare di Wolfsburg.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Per posta <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In alternativa la richiesta pu\u00f2 essere spedita per posta ordinaria o per e-mail all&#8217;indirizzo: <strong>anagrafe.wolfsburg@esteri.it<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In questi casi, oltre a copia della documentazione citata sopra, dovr\u00e0 anche essere presentato il <a href=\"https:\/\/conswolfsburg.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Domanda_iscrizione_AIRE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modulo di richiesta<\/a> di iscrizione AIRE, scaricabile dal nostro sito web.<em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em> B.<\/em><em>\u3000<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><em><u>Le domande presentate con posta avranno tempi di esecuzione pi\u00f9 lunghi<\/u><\/em><em>;<\/em><\/li>\n<li><em>\u00a0<\/em><em>eventuali atti di stato civile formati all\u2019estero (nascita, matrimonio, unione civile e divorzio) che non siano ancora trascritti in Italia rallentano il procedimento di iscrizione all&#8217;AIRE. Qualora si conoscano gli estremi di trascrizione in Italia di un atto di stato civile straniero \u00e8 pertanto consigliabile indicarli nella domanda o allegare una copia dell&#8217;estratto rilasciato dal Comune italiano.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Convivenza di fatto<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>La\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/05\/21\/16G00082\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge 20 maggio 2016, n. 76<\/a> riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca as\u00adsistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinit\u00e0 o adozione, da matrimonio o da un&#8217;unione civile. Il contratto di convivenza \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani; se i due contraenti hanno diversa cittadinanza e risie\u00addono in Germania, la legge applicabile sar\u00e0 quella tedesca.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano iscritto all\u2019AIRE pu\u00f2 dichiarare al Consolato la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso.<\/p>\n<p>Analo\u00adgamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cam\u00adbio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto. Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o in caso di morte di uno dei convi\u00adventi. Gli aspetti patri\u00admoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito con\u00adtratto che dovr\u00e0 essere stipulato presso un notaio tedesco. Il contratto, cos\u00ec come le sue eventuali mo\u00addifiche o la rescissione vanno notificati al Consolato, presen\u00adtando copia autentica dell&#8217;atto unitamente ad una dichiarazione di conformit\u00e0 dell&#8217;atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l&#8217;ha redatto e, ove necessario, dalla tradu\u00adzione conforme in lingua italiana.<\/p>\n<p>I\u00a0conviventi di fatto hanno\u00a0inoltre diritto reciproco di\u00a0visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti dalla legge ogni convivente pu\u00f2 designare l&#8217;altro quale\u00a0suo rappresentante.<br \/>\nIl convivente di fatto pu\u00f2 essere nominato tutore, curatore o amministratore di soste\u00adgno, qualora l&#8217;altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.<br \/>\nIn caso di cessazione della\u00a0convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli\u00a0alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente\u00a0si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio man\u00adtenimento.<\/p>\n<p><strong>Variazione dei dati di iscrizione all&#8217;A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Tutte le variazioni di indirizzo e\/o di stato civile (nascita di figli, matrimonio, decesso, acquisto di altra cittadinanza) devono essere comunicate tempestivamente al Conso\u00adlato, mediante il \u00a0 \u00a0In caso di richiesta trasmessa via posta o e-mail andr\u00e0 allegato il <a href=\"https:\/\/conswolfsburg.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/variazione_indirizzo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">formulario di variazione<\/a> scaricabile dal nostro sito. Al formulario andr\u00e0 allegata la stessa documentazione richiesta per l\u2019iscrizione.<\/p>\n<p><strong>Cambio della circoscrizione consolare <\/strong><\/p>\n<p>In caso di trasferimento in un&#8217;altra circoscrizione consolare deve essere contattato il Consolato geograficamente competente per il nuovo luogo di residenza.<\/p>\n<p><strong>Cancellazione dall&#8217;A.I.R.E. per rimpatrio<\/strong><\/p>\n<p>In caso di rimpatrio l&#8217;utente dovr\u00e0 richiedere immediatamente <u>al Comune italiano<\/u> di essere iscritto nell&#8217;anagrafe della popolazione residente.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 dunque il Comune italiano ad informare l&#8217;Agenzia Consolare dell&#8217;avvenuto rimpatrio.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><em>N.B.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE comporta, salvo alcune eccezioni, la cancellazione dal Ser\u00advizio Sanitario Nazionale che continuer\u00e0 tuttavia ad assicurare in caso di <u>sog\u00adgiorno tempo\u00adraneo in Italia<\/u>, le prestazioni sanitarie urgenti. <\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;assistenza medica al cittadino che abbia trasferito la residenza in Germania spetta dunque alla cassa malattia tedesca (pubblica o privata) alla quale il cit\u00adtadino italiano residente in Germania ha l&#8217;obbligo di iscriversi.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><em>Per maggiori informazioni consultare:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/conswolfsburg.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/201603_primi_passi_germania.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Guida per chi si trasferisce in Germania<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/conswolfsburg.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/cb_guida-disabilit_web.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Guida al sistema sanitario tedesco<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Per maggiori informazioni: <\/em><a href=\"mailto:anagrafe.wolfsburg@esteri.it\"><strong>anagrafe.wolfsburg@esteri.it<\/strong><\/a><strong> &#8211;\u00a0 <\/strong><strong>\u00a005361-60094-27<\/strong><\/p>\n<p><em>(ultimo aggiornamento: 23.05.2023)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale AVVISO L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E., ai sensi della Legge 470\/1988, va effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all\u2019estero. 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