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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AVVISO

L’iscrizione all’A.I.R.E., ai sensi della Legge 470/1988, va effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all’estero.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state introdotte, nell’ambito della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), artt. 242 e 243, modifiche della normativa in materia che prevedono sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto del termine massimo per l’iscrizione. Le eventuali sanzioni non hanno effetto retroattivo. Per il calcolo delle stesse saranno pertanto considerati i trasferimenti all’estero dal 1° gennaio 2024 in poi nonché, per chi si fosse trasferito all’estero prima della predetta data ma non ancora iscritto all’A.I.R.E., il calcolo delle sanzioni avrà inizio 90 giorni a partire dal 1° gennaio 2024. Accertamento ed applicazione delle sanzioni sono a cura del Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

I termini per le rispettive dichiarazioni anagrafiche in caso di rientro in Italia sono invece disciplinati dall’art. 13, comma 2 del DPR 223/1989 e prevedono un termine di 20 giorni.

Cosa è l’A.I.R.E.?

È l’anagrafe in cui vengono registrarti i cittadini italiani residenti all’estero. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria e deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Grazie all’iscrizione è possibile fruire di alcuni importanti ser­vizi consolari (rilascio di documenti e dichiarazioni), di alcuni benefici fiscali ed econo­mici (ad esempio: ridu­zione di alcune tariffe per le utenze o di aliquote fiscali), nonché per poter esercitare il diritto di voto all’estero.

Chi si deve iscrivere all‘AIRE

La Legge 27 ottobre 1988, n. 470 ha introdotto l’obbligo di iscrizione all’AIRE per ogni cittadino italiano che trasferisca la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi e per i suoi familiari conviventi. L’iscrizione deve essere richiesta al Con­solato competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.

NB.

Per i minori che non convivono con entrambi i genitori, è di norma richiesto l’assenso all’iscrizione da parte dal genitore che non convive con il minore, unitamente ad una copia del suo documento di identità.

La firma di un cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea deve essere autenticata da un notaio o dall’autorità competente del luogo di resi­denza.

  •  Coloro che soggiornano all’estero per meno di 12 mesi, i lavoratori stagionali,
  • i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare all’estero NON pos­sono iscriversi all‘AIRE

 Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

Il modo più semplice e veloce è di utilizzare il portale FAST IT attraverso il quale si  può compilare la richiesta comodamente dal proprio computer di casa e tra­smettere online:

  • copia del documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità) sulla
    quale l’interessato abbia apposto la sua firma;

N.B.

Contrariamente a quanto specificato sul portale la copia del documento d’identità deve essere acquisita agli atti anche per coloro che si siano autenticati sul portale tramite SPID.

  • copia del certificato di residenza di data recente (Meldebescheinigung) sem­plice o cumulativo in presenza di familiari

 N.B.

  •  La documentazione da allegare all’istanza, previamente scannerizzata in formato PDF e di dimensioni non superiori a 1.0 Mb, va inserita nelle tre caselle
  • predisposte seguendo le istruzioni “passo-per-passo” fino a procedura completata.
  • In alternativa al certificato di residenza può essere presentato un contratto di la­voro, o una bolletta relativa ad utenze residenziali (acqua, luce, gas, telefono di linea fissa, etc.) da cui si possa appurare che chi richiede l’iscrizione in AIRE sia effettivamente residente nella circoscrizione consolare di Wolfsburg.

 

  • Per posta

In alternativa la richiesta può essere spedita per posta ordinaria o per e-mail all’indirizzo: anagrafe.wolfsburg@esteri.it

 

In questi casi, oltre a copia della documentazione citata sopra, dovrà anche essere presentato il modulo di richiesta di iscrizione AIRE, scaricabile dal nostro sito web. 

  1. B. 
  • Le domande presentate con posta avranno tempi di esecuzione più lunghi;
  •  eventuali atti di stato civile formati all’estero (nascita, matrimonio, unione civile e divorzio) che non siano ancora trascritti in Italia rallentano il procedimento di iscrizione all’AIRE. Qualora si conoscano gli estremi di trascrizione in Italia di un atto di stato civile straniero è pertanto consigliabile indicarli nella domanda o allegare una copia dell’estratto rilasciato dal Comune italiano.

Convivenza di fatto

 La Legge 20 maggio 2016, n. 76 riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca as­sistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani; se i due contraenti hanno diversa cittadinanza e risie­dono in Germania, la legge applicabile sarà quella tedesca.

Il cittadino italiano iscritto all’AIRE può dichiarare al Consolato la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso.

Analo­gamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cam­bio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto. Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o in caso di morte di uno dei convi­venti. Gli aspetti patri­moniali della convivenza possono essere regolati da un apposito con­tratto che dovrà essere stipulato presso un notaio tedesco. Il contratto, così come le sue eventuali mo­difiche o la rescissione vanno notificati al Consolato, presen­tando copia autentica dell’atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell’atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l’ha redatto e, ove necessario, dalla tradu­zione conforme in lingua italiana.

I conviventi di fatto hanno inoltre diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti dalla legge ogni convivente può designare l’altro quale suo rappresentante.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di soste­gno, qualora l’altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio man­tenimento.

Variazione dei dati di iscrizione all’A.I.R.E.

 Tutte le variazioni di indirizzo e/o di stato civile (nascita di figli, matrimonio, decesso, acquisto di altra cittadinanza) devono essere comunicate tempestivamente al Conso­lato, mediante il    In caso di richiesta trasmessa via posta o e-mail andrà allegato il formulario di variazione scaricabile dal nostro sito. Al formulario andrà allegata la stessa documentazione richiesta per l’iscrizione.

Cambio della circoscrizione consolare

In caso di trasferimento in un’altra circoscrizione consolare deve essere contattato il Consolato geograficamente competente per il nuovo luogo di residenza.

Cancellazione dall’A.I.R.E. per rimpatrio

In caso di rimpatrio l’utente dovrà richiedere immediatamente al Comune italiano di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.

Sarà dunque il Comune italiano ad informare l’Agenzia Consolare dell’avvenuto rimpatrio.

 N.B.

L’iscrizione all’AIRE comporta, salvo alcune eccezioni, la cancellazione dal Ser­vizio Sanitario Nazionale che continuerà tuttavia ad assicurare in caso di sog­giorno tempo­raneo in Italia, le prestazioni sanitarie urgenti.

L’assistenza medica al cittadino che abbia trasferito la residenza in Germania spetta dunque alla cassa malattia tedesca (pubblica o privata) alla quale il cit­tadino italiano residente in Germania ha l’obbligo di iscriversi.

 Per maggiori informazioni consultare:

 

Per maggiori informazioni: anagrafe.wolfsburg@esteri.it –   05361-60094-27

(ultimo aggiornamento: 23.05.2023)