In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita l’erogazione dei servizi notarili da parte dell’Agenzia Consolare di Wolfsburg che, in ogni caso sono riservati ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione o dimoranti temporaneamente.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni che hanno soppresso, per gli atti provenienti dalla Germania, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati tedeschi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.
Il provvedimento prevede che l’Agente Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.
Egli può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.
Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti in lingua italiana.